Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge definisce le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi, ne definisce l'applicazione e ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.
      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono inserite, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini e come tali rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.